Erogazione della spesa per i servizi comuni - Responsabilità dell'amministratore per fatto del sostituto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014
L'amministratore è mandatario del condominio nell'erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell'esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto, a norma dell'art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 09/04/2014