Fossa settica posta nel sottosuolo e necessaria all'uso comune - Presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 1, cod. Civ. - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22179 del 20/10/2014
In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell'edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità di cui all'art. 1117, n. 1, cod. Civ., salvo che il contrario non risulti da un titolo, con la conseguenza che i singoli condomini che utilizzano l'impianto devono contribuire alle relative spese di utilizzazione e manutenzione, e sono tenuti, ai sensi dell'art. 2051 cod. Civ., al risarcimento dei danni da esso eventualmente causati agli altri condomini o a terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22179 del 20/10/2014