parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014 doppia
Gronde, doccioni e canali di scarico della sommità dell'edificio - Parti comuni - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1126 cod. Civ. Per la ripartizione delle relative spese - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014
In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. Civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. Civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014