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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - rinunzia alla comproprietà – Cass. n. 18344/2015

Beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata o di rinunzia - Ambito - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015

La rinuncia di un condominio al diritto sulle cose comuni è vietata, ai sensi dell'art. 1118 c.c., in caso di condominialità "necessaria" o "strutturale", per l'incorporazione fisica tra cose comuni e porzioni esclusive ovvero per l'individibilità del legame attesa l'essenzialità dei beni condominiali per l'esistenza delle proprietà esclusive, non anche nelle ipotesi (nella specie, un locale seminterrato) di condominialità solo "funzionale" all'uso e al godimento delle singole unità, che possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015

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Spese condominiali

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Cassazione

18344

2015