Giudice di pace - Decisione secondo equità - Recupero delle spese condominiali - Individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Applicazione del principio dell'apparenza del diritto - Violazione dei principi informatori della materia del condominio - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22089 del 22/10/2007
Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace viola l'obbligo di osservare i principi informatori della materia del condominio qualora in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali, nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, assuma quale principio generale dell'ordinamento quello dell'apparenza del diritto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22089 del 22/10/2007
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
22089
2007