Comunione legale tra coniugi - Azioni reali o con effetti reali a difesa dei beni comuni - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE