Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere – Cass. n. 10865/2016
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze.
In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016
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Spese condominiali
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Cassazione
10865
2016