Innovazioni superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
Condominio negli edifici - Innovazioni - Norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Innovazioni preordinate a tal fine - Approvazione - Maggioranze - Limiti - Inservibilità di talune parti dell'edificio per effetto dell'innovazione - Divieto - Delibera di installazione di un ascensore, adottata a maggioranza, lesiva dei diritti di un condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva - Nullità - Configurabilità - Effetti. . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12930 del 24/07/2012
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12930 del 24/07/2012
L'art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dopo aver previsto la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136, comma secondo e terzo, cod. civ. - così derogando all'art. 1120, comma primo, che richiama il comma quinto dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate - dispone tuttavia, al terzo comma, che resta fermo il disposto dell'art. 1120, comma secondo, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che è nulla la delibera, la quale, ancorché adottata a maggioranza al fine indicato (nella specie, relativa all'installazione di un impianto di ascensore nell'interesse comune), sia lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, e la relativa nullità è sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137, Cod. Civ. art. 1421
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