cortili, chiostrine, finestre - Cortili comuni - Funzione - Spazio aereo ad essi sovrastante - Occupazione da parte dei singoli condomini con costruzioni aggettanti - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.
In materia di condominio degli edifici, lo spazio aereo sovrastante a cortili comuni - la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano - non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell'art. 840, comma 3, c.c., l'utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 21/03/2016