Lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea - Ripartizione delle spese - Secondo tabelle millesimali - Credito del condominio verso il condomino - Liquidità - Conseguenze - Ricorso per ingiunzione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18072 del 19/10/2012
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18072 del 19/10/2012
In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
18072
2012