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Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 12599 del 22/05/2013

Controversia relativa a querela di falso - Legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Obbligo per il giudice di concedere termine per la regolarizzazione - Sussistenza.

In tema di condominio negli edifici, la controversia relativa a querela di falso non rientra tra quelle nelle quali l'amministratore può agire o essere convenuto in giudizio senza espressa autorizzazione dell'assemblea, con la conseguenza che, ove tale autorizzazione manchi, il giudice deve assegnare all'amministratore un termine per il rilascio della stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 12599 del 22/05/2013

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