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condominio – escavazione del sottosuolo da parte di un condomino - corte di cassazione sez. 2, sentenza n. 2801 del 02/02/2017 (Commento)

condominio – escavazione del sottosuolo da parte di un condomino – illegittimita’ – corte di cassazione sez. 2, sentenza n. 2801 del 02/02/2017 - Commento a cura di Adriana Nicoletti Avvocato del Foro di Roma

I giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento secondo il quale il terreno di sedime del fabbricato, in assenza di un titolo contrario, è funzionalmente a servizio esclusivo dello stesso.

La sua considerevole alterazione, tramite l’effettuazione di scavi per la costruzione di locali interrati, poi attratti nell’ambito della proprietà esclusiva, potenzialmente è destinata ad incidere sulla statica del fabbricato. Inoltre il mancato accesso da parte di terzi a detti locali configura una sottrazione dell’area di sedime ad un potenziale uso concorrente da parte degli altri condomini.

Sul punto in senso analogo, tra tutte, si veda Cass. n. 6154/2016.

Più articolata altra decisione della Corte la quale ha affermato che “in tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall’area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell’immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l’avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell’edificio, o l’idoneità dell’intervento a pregiudicare l’interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune” (Cass. n. 19915/2014).