Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10196 del 30/04/2013
La deliberazione assembleare che, a maggioranza, sancisca a carico dei partecipanti al consorzio l'applicazione di interessi moratori per l'ipotesi di ritardato pagamento delle quote deve considerarsi nulla, poiché un siffatto potere non rientra tra quelli dell'assemblea, potendo una tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all'unanimità; ne deriva che anche le successive deliberazioni, che la prima abbiano eseguito, sono affette da nullità, la quale può essere fatta valere dall'interessato senza essere tenuto all'osservanza dei termini di decadenza.
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI