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scioglimento di comunioni - litisconsorzio - Litisconsorzio necessario ex art. 784 cod. proc. civ.

Operatività in ogni grado del giudizio - Conseguenze - Mancata proposizione dell'appello nei confronti di un condomino - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Accertamento operato in primo grado della proprietà esclusiva di beni oggetto della domanda di divisione - Irrilevanza.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013


La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione.