Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni - Criteri legali di ripartizione - Derogabilità con il regolamento condominiale contrattuale o con delibera unanime dell'assemblea - Sussistenza.
Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4844 del 24/02/2017
_____________________________________
Spese condominiali
Corte
Cassazione
4844
2017