Coincidenza nello stesso soggetto delle posizioni di condomino di maggioranza, amministratore del condominio e gestore dell'impresa esercitata nell'edificio - Conflitto di interessi - Configurabilità "ex se" - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013
In tema di deliberazioni dell'assemblea di condominio, nella specie relativo ad edificio destinato all'esercizio di attività imprenditoriale, non dà luogo, di per sé, a conflitto di interessi la coincidenza, in capo ad uno dei partecipanti al voto, delle posizioni di condomino di maggioranza, amministratore del condominio e gestore dell'impresa ivi esercitata, non determinando tale situazione, caratterizzata dalla compresenza di distinti rapporti, una sicura incompatibilità con gli interessi degli altri condomini alla corretta amministrazione del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI