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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017

Azione volta alla demolizione della sopraelevazione eseguita dal condomino sull'ultimo piano dell'edificio, alterando l'estetica del medesimo - Legittimazione attiva dell'amministratore, ex art. 1130, n. 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017

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AZIONI GIUDIZIARIE