Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino – Cass. n. 22856/2017
Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti di un condominio – Esecuzione nei confronti di uno dei condomini – Allegazione da parte del creditore della quota millesimale del condomino esecutato – Sufficienza – Omessa allegazione della quota o richiesta dell’intero importo del titolo – Conseguenze – Opposizione del condomino all’esecuzione – Necessità – Riparto degli oneri probatori.
L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall’amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l’intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017
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