Apparecchi radiofonici e televisivi - Antenne esterne - Diritto dell'utente all'installazione sulla proprietà esclusiva altrui - Condizioni - Impossibilità di utilizzare propri spazi - Necessità - Onere della prova a carico dell'utente.
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della l. n. 554 del 1940 nonchè 231 del d.P.R. n. 156 del 1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16865 del 07/07/2017