Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 15/02/1996
Muro portante in proprietà esclusiva di uno dei condomini - Comunione di godimento in favore degli altri - Sussistenza - Spese per la conservazione del muro - Contribuzione a carico di tutti i condomini.
In tema di condominio di edificio, nel caso in cui un muro portante appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei partecipanti al condominio, essendo esso comunque indispensabile per l'esistenza dell'edificio, con la proprietà esclusiva del singolo concorre una comunione di godimento in favore di tutti coloro i quali, nell'edificio, sono titolari della proprietà solitaria dei piani o delle porzioni di piano, con la conseguenza che tutti i condomini - i quali ricavano una utilità dalla cosa, necessaria per l'esistenza e per la protezione dei loro immobili - sono tenuti a contribuire alle spese per la conservazione del muro in questione in proporzione alle rispettive quote, secondo il principio generale enunciato dall'art. 1123 primo comma cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 15/02/1996