Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998
Locazione della cosa comune - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Locazione effettuata dall'amministratore privo di preventiva concessione di idonei poteri - Ratifica effettuata dall'assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice - Validità.
La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998