Esercizio da parte dell'amministratore nei confronti di uno dei comunisti - Inammissibilità - Limiti - Applicabilità - In via analogica dell'art. 1131, primo comma, cod. civ. - Esclusione.
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995