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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - amministratore - nomina e revoca – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994

Pluralità di amministratori - Ammissibilità - Rappresentanza del condominio anche nei rapporti con i terzi - Attribuzione a tutti gli amministratori - Disposizione dell'art. 1106 cod. civ. - Applicabilità al condominio - Conseguenze - Società di fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.

Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - disgiuntiva - Società di Fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.

Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività dell'amministratore del condominio negli edifici (art. 1129 cod. civ. 64 e 65 disp. att. cod. civ.) non escludono la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., che, l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 cod. civ., deve ritenersi applicabile al condominio negli edifici l'art. 1106 cod. civ., che, per una esigenza di tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci amministratori (art. 2260 cod. civ.) e l'attribuzione, nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore (art. 2266 cod. civ.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art. 1131 cod. civ., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257), dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci, nelle società di persone, si rilevi incompatibile con il carattere personale del mandato conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini, dato che, come nel caso di nomina dell'amministratore unico, che è dotato della facoltà di delega dei suoi poteri ad un sostituto, l'"intuitus personae" risiede nella originaria scelta del mandatario e che l'ingresso di nuovi soci non riduce, ma semmai accresce, la garanzia per i condomini.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA