Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI