Art. 1108, terzo comma, cod. civ. - Regola generale - Applicazione del principio alla comunione derivante da successione per causa di morte - Ammissibilità - Vendita dei beni caduti in successione - Consenso unanime dei comunisti - Necessità - Sussistenza.
L'art. 1108, terzo comma, cod. civ., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 cod. civ., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17216 del 09/10/2012
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