Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006
Rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato - Conseguente distacco dalle diramazioni di esso della singola unità immobiliare - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Delibera assembleare di diniego dell'autorizzazione - Nullità - Fondamento.
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006