Scioglimento della comunione - Patto di permanenza in comunione - Applicazione alla materia successoria - Configurabilità - Limite di indivisibilità di cui all'art. 1112 cod. civ. - Estensione - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito.
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell'art. 1111, secondo comma, cod. civ. - in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni - benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 cod. civ., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate; l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 04/03/2011