Comunione di una strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - scioglimento per il venir meno della destinazione o per non uso - esclusione.
La comunione di una strada vicinale, la cui nascita derivi ex collatione privatorum agrorum, in base ai fatti obiettivi del distacco del sedime dal terreno dei fondi latistanti o in consecuzione, nonché del suo conferimento allo scopo di dare accesso ai fondi medesimi, non può cessare di esistere per il solo venir meno dell'indicata destinazione, o per non uso, essendo a tal fine necessaria, come per ogni altra comunione, una pronuncia della autorità giudiziaria, od una convenzione fra i comunisti, o lo acquisto per usucapione ad opera di uno o più dei proprietari dei predetti fondi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 22/04/1980