Quote di valore ineguale - Conguaglio in denaro - Necessità - Comoda divisibilità - Configurabilità - Persistenza.
In tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 cod. civ., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995