Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge n.13 del 1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranze prescritte - Individuazione - Conseguenze - Installazione determinante l'inutilizzabilità di parti comuni dell'edificio - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., dovendo, però, essere rispettati (in forza del terzo comma del citato art. 2) i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
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