Solaio comune ai condomini di un piano - Costruzione dei pilastri di sostegno - Funzione - Elementi strutturali portanti dell'intero edificio - Criterio - Art. 1123 primo comma cod. civ.
Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti la costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di un piano, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà ma la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 cod.civ., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l'intero stabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 13/02/2008
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
3470
2008