Manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune - Giudizio tra i proprietari dei piani divisi dal solaio - Legittimazione passiva anche del condominio - Esclusione.
Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., per la divisione delle spese di manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune, dal proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello inferiore o viceversa, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti e, specificamente, del condominio, in quanto il rapporto dedotto in giudizio è afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà dei piani divisi dal solaio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1225 del 28/01/2003