Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - Sostituzione - Liceità - Condizioni.
La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 cod. civ., il decoro architettonico del fabbricato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013