"Prorogatio" dei poteri fino alla sostituzione - Delibera contraria dell'assemblea condominiale - Conseguenze.
La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018