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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Uso della cosa comune da parte di un condomino a vantaggio di altre proprietà del medesimo - Divieto - Fondamento - Fattispecie.

L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fosse stata illegittimamente costituita una servitù di passaggio in un caso nel quale una società, proprietaria del primo piano interrato di un edificio condominiale, aveva creato un accesso in favore di un adiacente terreno di sua proprietà, adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli immobili).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019

Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1027

CONDOMINIO

PARTI COMUNI