Forme convenzionali di comunicazione della avvenuta cessione della proprietà prescritte dal regolamento condominiale Ricorso a forme equivalenti - Esclusione – Fattispecie
Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione. (Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01)
Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1138
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO