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Comproprietà indivisa - uso della cosa comune - – Cass. 13213/2019

estensione e limiti - destinazione della cosa comune estensione e limiti - destinazione della cosa comune - uso particolare del bene comune ex art. 1102 c.c. - Direzione della funzione della cosa comune a vantaggio di beni individuali - Illegittimità - Fattispecie.

Configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso "destinare" il bene comune.

(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell'affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13213 del 16/05/2019 (Rv. 653819 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1102 – Uso della cosa comune

CONDOMINIO

USO DELLA COSA COMUNE