Spese di manutenzione (ripartizione) - Oneri per spese effettuate per fini individuali - Criterio di riparto - Art. 1123, comma 2, c.c. - Applicabilità - Condizioni.
In materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 10/05/2019 (Rv. 653813 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1123.2 – Ripartizione delle spese
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
12573
2019