Presunzione legale di condominialità stabilita dall'art. 1117 c.c. – Cass. Ord. 17022/2019
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Condominio negli edifici - Edifici limitrofi ed autonomi - Parti comuni degli edifici - Presunzione di comunione tra gli immobili - Applicabilità - Condizioni.
In tema di condominio negli edifici, la presunzione legale di condominialità stabilita dall'art. 1117 c.c. è applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti immobili, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario di uno solo degli stessi; la presunzione è tuttavia invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone "pro indiviso" - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati ovvero con il contributo economico dei proprietari degli altri stabili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 25/06/2019 (Rv. 654613 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117