Art. 1119 c.c. come modificato dalla l. n. 220 del 2012 - Interpretazione.
L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26041 del 15/10/2019 (Rv. 655468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1119
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO