Proprietà ed altri diritti reali - Contratti costitutivi, modificativi o traslativi - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Reciproca promessa verbale di trasferimento di quote della proprietà di un manufatto - Nullità.
I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25539 del 10/10/2019 (Rv. 655263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_0934