Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1110, Cod_Civ_art_1134
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA