Acquisto della comproprietà delle parti comuni - Momento determinante - Opponibilità ai terzi di tale regime condominiale - Dalla trascrizione dei singoli acquisti delle parti in proprietà esclusiva.
La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unita immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono "pro quota", senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO