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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 02)

Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contratto di compravendita, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi dal costruttore - Portata - Fondamento.

La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte "per relationem" di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO