Condomino - Omesso avviso - Annullabilità - Soggetti legittimati - Individuazione - Fondamento - Onere probatorio a carico del condomino pretermesso.
La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020 (Rv. 657132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_2697