Opere su parti comuni realizzate sull'ultimo piano - Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche - Differenze - Disciplina applicabile.
Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020 (Rv. 658268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1102
CORTE
CASSAZIONE
11490
2020