Condominio negli edifici - sopraelevazione – limiti - Cass. n. 15675/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione – limiti - Aspetto architettonico dell'edificio - Decoro architettonico - Complementarità - Conseguenze - Valutazione di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista; la relativa valutazione, demandata al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, se congruamente motivata, senza peraltro obbligo di espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo sia da ritenersi insito in quello estetico.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15675 del 23/07/2020 (Rv. 658740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1127