Contributi e spese condominiali – Cass. n. 1610/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - rinunzia alla comproprieta' - Cessione di singole unità immobiliari separatamente dai beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata - Ambito.
La cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell'art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità "funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1610 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119