Regolamento contrattuale di condominio – Cass. n. 6656/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento contrattuale di condominio - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario passivo tra tutti i condomini - Fondamento - Conseguenze - Sentenza di nullità pronunziata nei confronti del solo amministratore - Inopponibilità ai condomini - Appello proposto da uno o alcuni condomini - Inammissibilità - Fondamento.
L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6656 del 10/03/2021 (Rv. 660940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1420