Legittimazione dell'amministratore – Cass. n. 2635/2021
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Tabella millesimale meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza - Fondamento.
La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1123_1